Marsala, uso di mascherine all’esterno: il consigliere Gandolfo chiede la revoca o la modifica dell’ordinanza
La revoca o la modifica dell’ordinanza sindacale del primo cittadino che impone l’utilizzo delle mascherine anche all’aperto a Marsala
Il Consigliere Comunale Michele Gandolfo con un documento inviato al sindaco di Marsala e per conoscenza al Prefetto di Trapani e al Presidente della Regione chiede “L’immediata revoca o modifica dell’ordinanza, consentendo ai cittadini di passeggiare in luoghi pubblici senza l’obbligo di indossare la mascherina in tutti i casi in cui non vi sia alcun pericolo di assembramento, come per altro previsto dall’ordinanza contingibile ed urgente n°21 del 17/05/2020 emanata dal Presidente della Regione”.
Tale richiesta viene motivata dal fatto che ordinanza del Sindaco di Marsala, si pone in netto contrasto sia con il DCPM del 17/05/2020 sia con l’art.23 dell’ordinanza n°21 del 17/05/2020 del Presidente della Regione poiché come è stato chiarito dalla Regione Siciliana “l’impiego delle mascherine è previsto nei luoghi pubblici ed aperti al pubblico, come mercati o strade affollate, in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale”. A titolo esemplificativo pertanto, qualora un cittadino si trovasse per strada da solo o comunque ben distanziato da altri soggetti l’uso del dispositivo non è obbligatorio ma resta l’obbligo di averlo sempre con sé.
Per non parlare poi del fatto che l’ordinza sindacale sull’utilizzo delle mascherine anche all’aperto, oltre a creare ingiustificato panico nella popolazione (nessun caso di positività e nessun contagio Covid-19 da 20 giorni a Marsala) entrando in contrasto con i provvedimenti del Premier Conte e del Governatore Musumeci, creano grande confusione nella popolazione che non sa più quale regola deve seguire.
Potrebbe verificarsi, in questo stadio di confusione, che i cittadini potrebbero essere multati (da 400 euro a 3000) pur attenendosi ad un decreto emanato dallo Stato o dalla Regione.
Un vero paradosso!!!
Infine viene logico chiedersi per quali motivi il sindaco non abbia già proceduto a revocare o a modificare la sua ordinanza sindacale che, oggi, non trova alcuna giustizificszione visto che il Governo Nazionale e persino quello Regionale hanno regolamentato la materia.
Riportiamo qui di seguito il documento integrale del consigliere comunale Michele Gandolfo
Prot. n°40099 del 19/05/2020
Al Signor Sindaco del Comune di Marsala
E, p.c. Al Signor Prefetto di Trapani
Al Presidente della Regione Siciliana
Oggetto: Istanza di revoca e/o modifica dell’ordinanza contingibile ed urgente n°50 del 15/05/2020.
Egregio Sig. SINDACO,
PREMESSO
che nel preambolo della citata ordinanza ha richiamato il DRPRS del Governo e le ordinanze contingibili ed urgenti Regionali, in particolare il DCPM del 26/04/2020 e l’ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione Siciliana n°18 del 30/04/2020;
che nella citata ordinanza richiama espressamente l’articolo 3 comma 2 del DCPM del 26/04/2020 nella parte in cui, ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie e nei luoghi chiusi accessibili al pubblico e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza;
che indipendentemente da ogni evidenza statistica nel numero dei contagi nel territorio della città di Marsala, pari ormai a zero, ha inteso introdurre misure più astringenti rispetto alle richiamate disposizioni nazionali e regionali e ha ordinato, fino al 31 Luglio l’uso obbligatorio delle mascherine nei locali all’aperto, durante le passeggiate e nelle soste nei luoghi aperti, quindi anche in luoghi insoliti come le spiagge o le strade solitarie ed in aperta campagna;
che ha previsto per l’inosservanza dell’ordinanza la sanzione amministrativa da €400,00 ad €3.000,00
SI RILEVA
che detta ordinanza si pone in netto contrasto sia con il DCPM del 17/05/2020 sia con l’art.23 dell’ordinanza n°21 del 17/05/2020 del Presidente della Regione poiché come è stato chiarito dalla Regione Siciliana “l’impiego delle mascherine è previsto nei luoghi pubblici ed aperti al pubblico, come mercati o strade affollate, in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale”. A titolo esemplificativo pertanto, qualora un cittadino si trovasse per strada da solo o comunque ben distanziato da altri soggetti l’uso del dispositivo non è obbligatorio ma resta l’obbligo di averlo sempre con sé;
che il potere di ordinanza sindacale alla propria legittimazione negli artt. 53 e 54 del T.U.E.L. (D. Lgs.267/2000) i quali in particolari conferiscono il potere ai Sindaci di adottare ordinanze contingibili ed urgenti per fronteggiare emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;
che detto potere eccezionale che può limitare diritti individuali qualora esercitato attraverso queste ordinanze deve essere adeguatamente motivato e deve rispettare i principi di necessità, proporzionalità ed adeguatezza;
che per fronteggiare l’emergenza COVID-19 il Governo ha adottato molteplici atti normativi così come molti Sindaci le cui ordinanze avevano efficacia fino all’intervento del superiore livello di Governo;
che il D.L. n°9 del 02/03/2020 aveva introdotto l’art.15 con il quale ha disposto che i Sindaci non potevano adottare ordinanze contingibili che siano in contrasto con le misure statali per il contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
che detta disposizione è stata abrogata dall’art.5 comma 1 lettera b del successivo D.L. del 25/03/2020 n°19. Questo D.L.all’art.3 prevede espressamente “I Sindaci non possono adottare a pena di inefficacia ordinanze contingibili ed urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza in contrasto con le misure statali….” E che il compito di vigilare in questa attività normativa è affidato ai Prefetti cui si intende comunicare la presente richiesta;
che pertanto la dimensione nazionale dell’emergenza epidemiologica in atto impone ai Sindaci di rispettare la cabina di regia Statale e Regionale;
che la sua ordinanza si pone in aperto contrasto con la normativa Nazionale e Regionale e non risulta adeguatamente motivata in ordine all’urgenza, alla ragionevolezza e all’opportunità, poiché non vi è alcuna emergenza sanitaria a Marsala da fronteggiare con l’ordinanza suddetta;
CHIEDE
L’immediata revoca o modifica dell’ordinanza, consentendo ai cittadini di passeggiare in luoghi pubblici senza l’obbligo di indossare la mascherina in tutti i casi in cui non vi sia alcun pericolo di assembramento, come per altro previsto dall’ordinanza contingibile ed urgente n°21 del 17/05/2020 emanata dal Presidente della Regione.
F.to Il Consigliere Comunale
Michele Gandolfo