ARS, c’è attesa per le sentenze giudiziarie che potrebbero stravolgere il panorama politico; indubbia la designazione degli eletti

PALERMO. La geografia del Parlamento siciliano tracciata nelle urne potrebbe essere ridisegnata dai giudici amministrativi.
Come si vociferava da alcune settimane, decretata la proclamazione degli eletti all’Assemblea da parte delle commissioni elettorali provinciali, si sposta nei Tribunali amministrativi la questione del mancato riferimento alla legge Severino sulle incandidabilitànei moduli della Regione, compilati dai candidati alle elezioni regionali, sollevata proprio nei giorni di deposito delle liste.

Di ricorsi ne sarebbero stati depositati diversi. Uno di questi è stato presentato da Filippo Privitera, primo dei non eletti nel collegio di Catania nella lista Popolari e autonomisti che si è rivolto al Tar, rivendicando l’attribuzione del seggio a danno di 7 eletti sprovvisti di autodichiarazione sulle cause di insussistenza delle prescrizioni contenute nella legge Severino.

Il ricorso è stato consegnato dagli avvocati Mauro Di Pace e Antonio Landro, che ritengono “illegittimo” il provvedimento di proclamazione emesso dalla commissione elettorale di Catania degli eletti che risultato non avere depositato la dichiarazione sostitutiva di insussistenza delle cause di incandidabilità previste dalla legge Severino, proprio a integrazione dei moduli della Regione dove non si faceva riferimento alla normativa nazionale ma si richiamava solo quella regionale.

Nel ricorso vengono contestate le proclamazioni di sette deputati: Gianina Ciancio, Angela Foti, Francesco Cappello e Jose Marano per il M5s; Giuseppe Zitelli per Diventerà Bellissima; Marco Falcone (cooptato nella giunta di Nello Musumeci) e Alfio Papale per Forza Italia.

I ricorrenti citano una sentenza del Consiglio di Stato del 2013 secondo cui “l’omessa dichiarazione dell’assenza di cause di incandidabilità” è “un requisito non colmabile dall’assenza in concreto delle anzidette cause” e due sentenza del Tar Toscana del 2016 secondo le quali “l’erroneo riferimento al parametro normativo inficia irrimediabilmente un requisito sostanziale della dichiarazione di accettazione della candidatura” e la mancanza non può considerarsi regolarizzabile, come invece sarebbe se fosse incompleta o meramente irregolare.

Dando per assodato l’illegittimità dei proclamati, nel ricorso i legali ricalcolano i voti delle liste, ne consegue una differente ripartizione dei seggi e dei resti. Se il Tar lo accoglierà, e a seguire anche il Consiglio di giustizia amministrativa (Cga), un terremoto si abbatterà sul Parlamento.

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